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CIRCOLO ARCI NOVA STATUTO *********************** DEFINIZIONI E FINALITA’ ART. 1 Il Circolo ARCINOVA costituito in Nova Milanese, via Togliatti n. 6, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro. ART. 2 Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri Soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune. I SOCI ART. 3 Il numero dei Soci è illimitato, Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti Soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. ART. 4 Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. ART. 5 Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di Socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria. ART. 6 I Soci hanno diritto a:
Hanno diritto di voto in assemblea i Soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. ART. 7 Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali del circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. ART. 8 La qualifica di Socio si perde per:
ART. 9 Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
ART. 10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei Soci. PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO ART. 11 Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:
ART. 12 L’esercizio sociale sarà dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e entro il 30 aprile successivo dovrà essere presentato all’Assemblea dei soci il rendiconto. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. ART. 13 Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all’esercizio sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria del Circolo con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L’utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei Soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature. L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 14 Partecipano all’assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell’assemblea stessa siano in regola con gli adempimenti previsti dal presente statuto. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria, viene convocata a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima convocazione e seconda convocazione e l’ordine del giorno da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima. ART. 15 L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni. ART. 16 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quindi dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all’Art. 31. ART. 17 L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un’ora e trenta minuti, sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, i voti ottenuti dai Soci. ART. 18 L’assemblea ordinaria viene convocata una volta all’anno nel periodo che va al 1 gennaio al 30 aprile. Essa, nel termini di cui all’ultimo comma dell’Art. 6:
ART. 19 L’assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L’assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta. ART. 20 Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto un verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario dell’assemblea e lì resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale del Circolo. GLI ORGANISMI DIRIGENTI ART. 21 Il Consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. ART. 22 Il Consiglio direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadino non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. ART. 23 Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi membri altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.- ART. 24 Compiti del Consiglio direttivo sono:
ART. 25 Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni del Consiglio direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei Soci. ART. 26 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Il consigliere decade comunque dopo sei mesi di assenza nei lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio direttivo decade. Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due 2/3 dei consiglieri. Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni. ART. 27 Il Collegio dei garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere. Può deliberare l’espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell’Art. 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario. ART. 28 IL Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria del Circolo. Relaziona al Consiglio direttivo e all’assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l’anno (ogni quattro mesi), è straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio direttivo. ART. 29 I sindaci revisori ed i membri del Collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio direttivo, con voto consultivo. ART. 30 Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro. SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO ART. 31 La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa a almeno quattro quindi dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo dedotto le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto e comunque, per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci. DISPOSIZIONI FINALI ART. 32 Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l’assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.
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