CIRCOLO ARCI NOVA APS (associaz. promozione sociale) STATUTO *********************** DEFINIZIONI E FINALITA’ ART. 1 Il Circolo ARCI NOVA ai sensi del codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017 di seguito indicato come CTS) e successive modificazioni, costituito in Nova Milanese, via Togliatti n. 6, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista, ha durata illimitata. Non persegue finalità di lucro, non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. ART. 2 Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità. Sono finalità dell’associazione:
L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune. ART. 2 bis L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per tutte le attività indicate con le lettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, eventi, iniziative gastronomiche. I SOCI ART. 3 Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'Art. 35 c.1 CTS. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti Soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
ART. 4 Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. ART. 5 Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di Socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria. ART. 6 I Soci hanno diritto a:
Hanno diritto di voto in assemblea i Soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. ART. 7 Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali del circolo, a: - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci; - osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile . ART. 8 La qualifica di Socio si perde per:
ART. 9 Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
ART. 10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei Soci.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO ART. 11 Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ART. 12 L’esercizio sociale sarà dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e entro il 30 aprile successivo dovrà essere presentato all’Assemblea dei soci il rendiconto. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. ART. 13 Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all’esercizio sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria del Circolo con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L’utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei Soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature. ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 14 Sono organismi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci revisori. Partecipano all’assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell’assemblea stessa siano in regola con gli adempimenti previsti dal presente statuto. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria, viene convocata a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima convocazione e seconda convocazione e l’ordine del giorno da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima. ART. 15 L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni. ART. 16 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all’Art. 31. ART. 17 L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un’ora e trenta minuti, sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, i voti ottenuti dai Soci. ART. 18 L’assemblea ordinaria viene convocata una volta all’anno nel periodo che va al 1 gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all’ultimo comma dell’Art. 6:
ART. 19 L’assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L’assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta. ART. 20 Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto un verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario dell’assemblea e lì resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale del Circolo. ART. 21 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Il Consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. ART. 22 Il Consiglio direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. ART. 23 Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi membri altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.
ART. 24 Compiti del Consiglio direttivo sono:
ART. 25 Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni del Consiglio direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei Soci. ART. 26 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Il Consigliere decade comunque dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i membri del Consiglio decaduti. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio direttivo decade. Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni. ART. 27 Il Collegio dei garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere. Può deliberare l’espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell’Art. 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario. ART. 28 Il Collegio dei sindaci revisori è un organismo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/delle soci/e che richiedano di consultarlo. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria del Circolo. Relaziona al Consiglio direttivo e all’assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l’anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio direttivo. ART. 29 I sindaci revisori ed i membri del Collegio dei garanti (ove previsto) hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio direttivo, con voto consultivo. ART. 30 Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO ART. 31 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo. DISPOSIZIONI FINALI ART. 32 Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l’assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.
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